Derivati, per il Mef non ammissibili. Ma la Regione aggirò l’ostacolo

POTENZA- “La struttura proposta pur apparendo in se idonea a conseguire l’obiettivo di contenimento del rischio dal rialzo del tasso, tuttavia contiene elementi che non appaiono totalmente allineati con le tipologie indicate del decreto ministeriale, risultando non ammissibile”.

E’ il giudizio di Maria Cannata, dirigente generale del Ministero Economia e Finanze sulla struttura dei due derivati proposti dalla banche alla Regione. Un giudizio che la dirigente del Mef inviò nel 2005 all’attenzione di Maria Teresa Lavieri, direttore generale del dipartimento della Giunta Regionale in virtù del parere richiestole da quest’ultima circa la possibilità di contrarre quel tipo di interest rate swap, proposto dalle due banche all’ente regionale.

Un atto, il parere del Mef per l’appunto, ripreso puntualmente nel dispositivo della Corte dei Conti, che ricordiamo la scorsa settimana ha chiamato a rispondere funzionari ed organi politici della giunta De Filippo ma soprattutto le due banche, Dexia Crediop e Ubs, che nel 2006 proposero e sottoscrissero i due contratti in questione con la Regione Basilicata. In relazione ai quali i giudici contabili hanno ipotizzato un danno erariale di circa 51 milioni di euro. Risale al 16 settembre 2005 la richiesta proveniente dal capo del dipartimento competente, Lavieri ed indirizzata al Mef con la quale il dg richiese un parere sulla compatibilità dello schema di derivato con il dettato del decreto ministeriale 389 del 2003. Norma nazionale che aveva individuato delle tipologie di contratti “ammissibili”. Già dalla descrizione del derivato fatta da Lavieri per il Mef- come evidenzia il procuratore Stolfi nel dispositivo dell’invito a dedurre- si intuisce l’incompetenza della Regione costretta a riferire della natura del prodotto finanziario con delle diapositive predisposte dalle stesse banche. Ma andiamo per gradi esaminando il parere. La risposta della dirigente Maria Cannata pervenne il 22 novembre 2005. Secondo la procura essa “si caratterizzava per apparente chiarezza foriera di deplorevoli equivoci”. “Al riguardo- scrive Cannata- si osserva che la struttura proposta pur apparendo in se idonea a conseguire l’obiettivo di contenimento del rischio dal rialzo del tasso, tuttavia contiene elementi che non appaiono totalmente allineati con le tipologie indicate del Dm risultando non ammissibile. Si ammetta a codesta Regione la natura cedevole del suddetto decreto secondo quanto riportato dall’articolo 3, in virtù del quale le Regioni possono emanare proprie disposizioni sulla materia degli strumenti derivati”.

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di Mara Risola